L'Amministrazione arriverà a naturale scadenza, senza commissariamento

In merito alla notizia apparsa su Tam Tam in data odierna circa lo scioglimento del Consiglio Comunale di Massa Martana, corre l’obbligo di chiarire che nel decreto presidenziale del suo scioglimento ( D.P.R. 20/11/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 283 del 3/12/2008) non si fa menzione sulla futura possibilità o ipotesi di nomina di un commissario.
E così non poteva che essere, atteso che la fattispecie giuridica in cui trovasi attualmente il Comune di Massa Martana , è quella del decesso del sindaco, espressamente prevista, tra le altre, al comma 1 dell’art.53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr.267 che testualmente recita:
“Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.
“In caso di impedimento permanente, rinuncia, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente”.

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