L’art. 27, commi 9 e 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto, analogamente a quanto avviene nelle principali amministrazioni fiscali estere, controlli più frequenti e mirati nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione ai fini del potenziamento della complessiva azione di contrasto.
Proprio con riguardo ai cosiddetti grandi contribuenti, tenuto conto della elevata pericolosità fiscale riscontrata negli ultimi anni e del rilevante impatto finanziario determinato dalle violazioni riscontrate è stata prevista un’accurata attività di analisi che, tenendo conto anche del settore produttivo dell’impresa perviene all’attribuzione di un livello di rischio a ciascun grande contribuente, finalizzata a differenziare l’azione di controllo nei confronti di tali soggetti.
In particolare, il comma 9 prevede che per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l’Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l’anno successivo a quello della presentazione.
Il comma 10 definisce, poi, come imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro, prevedendo altresì che tale importo debba essere gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011.
Quale tappa di avvicinamento a quest’ultimo valore l’Agenzia delle Entrate ha stabilisto che
a decorrere dal 1° gennaio 2010, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a duecento milioni di euro.
- Redazione
- 22 Dicembre 2009











