La notizia che il Comune di Magione ha deciso di istituire un registro delle dichiarazioni anticipate in materia di trattamento sanitario e testamento biologico, ha scatenato la reazione dell’Udc che con Maurizio Ronconi ha detto che è«illegittima e nulla la delibera del Comune di Magione sulla istituzione del registro del testamento biologico». «Non è materia di competenza dei Comuni – afferma Ronconi in una nota – non è materia ancora normata da legge nazionale, non c’è alcuna disposizione che permetta ai Comuni tale adempimento.
«Se il Comune di Magione dovesse davvero istituire il registro sarebbe perfino passibile di accertamenti da parte della Corte dei conti – secondo Ronconi – per utilizzo di disponibilità pubbliche a fini non consentiti». .
Per il sindaco, Massimo Alunni Proietti, invece, non ci sono problemi: «Abbiamo votato a favore della proposta perchè riteniamo che sia compito della politica anche dare risposta ai problemi che riguardano la libertà di scelta delle persone, quali i trattamenti sanitari, affinchè queste scelte vengano rispettate»,.
«Un diritto – ha continuato il sindaco, che guida una giunta di centro sinistra – che viene riconosciuto nell’articolo 32, comma 2, della Costituzione secondo cui la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicchè neanche il Parlamento all’unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto della sua persona». Alunni Proietti – riferisce una nota del Comune – ha quindi spiegato che «proprio in considerazione del fatto che non esiste nell’ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, si è deciso di disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni di trattamento sanitario». «In considerazione del fatto che la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali, cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante».
- Redazione
- 30 Dicembre 2009









