La Commissione Affari istituzionali di Palazzo Cesaroni, presieduta da Oliviero Dottorini, ha avviato la discussione sul disegno di legge della Giunta intitolato "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno", che prevede molte modifiche e semplificazioni.
Il provvedimento, che dovrebbe essere votato dalla Commissione mercoledì 14 gennaio, prevede il passaggio dall’autorizzazione comunale alla dichiarazione di inizio attività (Dia) per una serie di attività legate soprattutto al turismo e al commercio; l’abolizione delle distanze minime tra i distributori di carburante; l’individuazione dello sportello unico per le attività produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti legati all’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; la revisione dei criteri legati alle autorizzazioni per l’apertura di nuove strutture commerciali, per le quali (pur con differenze nelle procedure in base alla collocazione e alle dimensioni) non saranno più previsti limiti quantitativi ma solo qualitativi, legati cioè a condizioni ambientali, di sicurezza, viabilità o urbanistica.
Il provvedimento, che dovrebbe essere votato dalla Commissione mercoledì 14 gennaio, prevede il passaggio dall’autorizzazione comunale alla dichiarazione di inizio attività (Dia) per una serie di attività legate soprattutto al turismo e al commercio; l’abolizione delle distanze minime tra i distributori di carburante; l’individuazione dello sportello unico per le attività produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti legati all’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; la revisione dei criteri legati alle autorizzazioni per l’apertura di nuove strutture commerciali, per le quali (pur con differenze nelle procedure in base alla collocazione e alle dimensioni) non saranno più previsti limiti quantitativi ma solo qualitativi, legati cioè a condizioni ambientali, di sicurezza, viabilità o urbanistica.
In particolare in materia:
di TURISMO, con riferimento alle strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale, affittacamere, bed and breakfast, è stata introdotta la Dia (Dia (dichiarazione inizio attività) con inizio dell’attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede la struttura, prevedendo che nella Dia il titolare dichiari di possedere una serie rilevante di requisiti volti in primis alla tutela del consumatore, quali ad esempio quelli in materia di pubblica sicurezza; di prevenzione incendi e quelli igienico-sanitari. Nella legge è stato inserito un sistema di controlli sulla veridicità e sussistenza dei requisiti dichiarati dal titolare attraverso l’introduzione di una vera e propria procedura da espletarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni.
Anche per l’apertura delle agenzie di viaggio e turismo è stata introdotta, al posto dell’autorizzazione, la Dia con inizio dell’attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione alla Provincia competente per territorio, prevedendo che nella dichiarazione il titolare dichiari di possedere i requisiti richiesti. Previsti anche in questo caso l’espletamento di controlli successivi alla Dia.
In ambito SPORTIVO: il regime autorizzatorio per l’apertura di centri di attività motoria è stato
mantenuto, ma è stato reso meno restrittivo prevedendo, al posto dell’autorizzazione comunale, la Dia. l’attività potrà essere avviata decorsi trenta giorni dalla dichiarazione al Comune competente per territorio.
Per l’esercizio dell’attività AGRITURISTICA e di FATTORIE DIDATTICHE l’autorizzazione comunale viene sostituita dalla Dia con inizio dell’attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede l’attività.
In materia di DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI per autotrazione sono state soppresse le
restrizioni quantitative relative a distanze minime tra impianti. E’ stato inoltre soppresso l’obbligo, per l’ interessato, di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici, in particolare attività commerciali integrative.
Riguardo l’attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE la semplificazione ha riguardato la previsione di una autorizzazione di tipologia unica per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, in sostituzione della distinzione tra ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, somministrazione di bevande e attività collegate all’intrattenimento e allo svago.
di TURISMO, con riferimento alle strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale, affittacamere, bed and breakfast, è stata introdotta la Dia (Dia (dichiarazione inizio attività) con inizio dell’attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede la struttura, prevedendo che nella Dia il titolare dichiari di possedere una serie rilevante di requisiti volti in primis alla tutela del consumatore, quali ad esempio quelli in materia di pubblica sicurezza; di prevenzione incendi e quelli igienico-sanitari. Nella legge è stato inserito un sistema di controlli sulla veridicità e sussistenza dei requisiti dichiarati dal titolare attraverso l’introduzione di una vera e propria procedura da espletarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni.
Anche per l’apertura delle agenzie di viaggio e turismo è stata introdotta, al posto dell’autorizzazione, la Dia con inizio dell’attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione alla Provincia competente per territorio, prevedendo che nella dichiarazione il titolare dichiari di possedere i requisiti richiesti. Previsti anche in questo caso l’espletamento di controlli successivi alla Dia.
In ambito SPORTIVO: il regime autorizzatorio per l’apertura di centri di attività motoria è stato
mantenuto, ma è stato reso meno restrittivo prevedendo, al posto dell’autorizzazione comunale, la Dia. l’attività potrà essere avviata decorsi trenta giorni dalla dichiarazione al Comune competente per territorio.
Per l’esercizio dell’attività AGRITURISTICA e di FATTORIE DIDATTICHE l’autorizzazione comunale viene sostituita dalla Dia con inizio dell’attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede l’attività.
In materia di DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI per autotrazione sono state soppresse le
restrizioni quantitative relative a distanze minime tra impianti. E’ stato inoltre soppresso l’obbligo, per l’ interessato, di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici, in particolare attività commerciali integrative.
Riguardo l’attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE la semplificazione ha riguardato la previsione di una autorizzazione di tipologia unica per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, in sostituzione della distinzione tra ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, somministrazione di bevande e attività collegate all’intrattenimento e allo svago.











