Invece che affrontare il discorso di estendere i vantaggi fiscali delle zone franche urbane alle zone montane, il Governo decide di ridurre sostanzialmente i vantaggi che la Ue aveva già accettato.
appennino

Il 15 dicembre scorso la parlamentare umbra Ada Spadoni Urbani aveva, con una interrogazione, chiesto di sapere se il Ministro Scajola “non intenda farsi promotore, qualora ricorressero le condizioni di disagio sociale e svantaggio economico, di iniziative volte a istituire zone franche montane, simili a quelle urbane, che prevedano agevolazioni ed incentivi previdenziali e fiscali in grado di attrarre gli investimenti di capitale e sostenere le imprese, al fine di sviluppare politiche mirate per i territori montani.”
Nelle premesse dell’interrogazione la parlamentare ricordava che “l’Unione europea, cui compete la materia, ha recentemente dato parere favorevole a questa iniziativa del Governo italiano che, per il finanziamento del dispositivo previsto dalla legge finanziaria per il 2007, aveva creato un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Si tratta di una prima fase pilota con agevolazioni fiscali e previdenziali della durata da 5 sino a 14 annualità; il passaggio dal concetto di "zona franca di consumo" a quello di "zona franca d’impresa" appare all’interrogante oggi particolarmente importante anche per le aree montane disagiate presenti in varie regioni; preso atto, inoltre, che ad opinione dell’interrogante la montagna rappresenta intrinsecamente una condizione di disagio per la vita dei suoi abitanti che talora si traduce in abbandono del territorio a causa di mancanza di opportunità lavorative e imprenditoriali “.
La risposta è stata “fulminante
”Nel decreto milleproroghe il governo ha furbescamente inserito una norma che ridisegna, svuotandola, la misura delle zone franche urbane voluta dal governo Prodi”.
Lo denuncia il senatore del Pd Francesco Sanna che cosi’ continua: ”Si tratta di una misura importantissima che riguarda ben 23 comuni d’Italia che avrebbero dovuto sperimentare una fiscalita’ di vantaggio per le imprese. In sostanza, di incentivi automatici per chi avvia nuove iniziative imprenditoriali in aree depresse.
La norma introdotta nel dl milleproroghe dal governo Berlusconi svuota la misura. “ Inoltre secondo il senatore ”Il piu’ piccolo cambiamento della norma richiederebbe una nuova autorizzazione da parte dell’Unione Europea niente affatto scontata. Anzi, alla luce dell’esperienza dell’iter lungo e complesso che e’ servito per ottenere l’autorizzazione alla norma voluta dal governo Prodi, e’ piu’ che probabile che davanti alle nuove modifiche, l’Ue decida di negarne una nuova”
Queste le differenze introdotte col decreto legge, quindi già operative, di cui è in corso la conversione in legge.
Nella prima stesura normativa, infatti, le piccole microimprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane potevano sperare di ottenere le seguenti agevolazioni fiscali:
1. esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d’imposta; per i successivi, l’esenzione era limitata per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l’ottavo e nono al 20%;
2. esenzione dall’IRAP, per i primi cinque periodi d’imposta, fino alla concorrenza di € 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
3. esenzione dall’ICI, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;
4. infine, esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Oggi, invece, con l’art. 9, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009), c.d. decreto mille proroghe, sono state apportate le seguenti, sostanziali modifiche, purtroppo con effetti retroattivi:
1. innanzitutto, l’agevolazione fiscale è stata trasformata in semplice contributo;
2. le precedenti lettere a) e b) sono state soppresse; di conseguenza, le imprese che si andranno ad installare nelle zone franche urbane non avranno alcuna esenzione dalle imposte dirette e dall’IRAP;
3. del pari, nemmeno quelle già installate (e con i requisiti previsti dalla norma) potranno aspirare ad ottenere i suddetti benefici IRPEF ed IRAP che, peraltro, erano fruibili nell’ambito del c.d. regime del de minimis;
4. rimangono soltanto (almeno sino ad ora!) i contributi per l’ICI e per i contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, che potrebbero, inoltre, non essere “automatici”, come originariamente previsto, ma richiedere il preventivo assenso. In particolare, i contributi previdenziali riguardano le retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione che sarà definito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi, l’ammontare è limitato per i primi cinque anni al 60%, per il sesto e settimo anno al 40% e per l’ottavo e nono anno al 20%. Il contributo, inoltre, spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana;
5. inoltre, all’erogazione dei suddetti contributi dovranno provvedere i singoli Comuni, nei limiti delle poche risorse finanziarie individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell’08 maggio 2009 (in G.U. n. 159 dell’11/07/2009), sulla base delle singole istanze che i contribuenti interessati dovranno presentare dal 01 marzo 2010 in poi.
Rimangono, in ogni caso, escluse dal contributo le seguenti imprese operanti nei settori:
• della costruzione di automobili;
• della costruzione navale;
• della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche;
• della siderurgia;
• del trasporto su strada.

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