REGOLAMENTO per la Consulta Comunale dei Giovani -Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Istituzione
 E’ istituita dal Comune di Todi, con deliberazione del Consiglio Comunale, n° ………… in data ………………………, la "CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI" quale organismo di partecipazione dei giovani.
 Art. 2 – Finalità
 La CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere – non vincolante – su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.
 La Consulta:
a) è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
b) promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
d) attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
e) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
f) si rapporta con gruppi informali.
 Può, inoltre, promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.
 Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all’estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.
TITOLO II
ORGANI DELLA CONSULTA
Art. 3 – Organi
 Sono organi della Consulta Comunale dei Giovani:
– l’Assemblea, quale organo d’indirizzo;
– l’Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo.
 Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall’Amministrazione.
 Art. 4 – L’Assemblea
 L’Assemblea è composta da un minimo di 30 ad un massimo di 50 membri di età compresa tra i 16 ed i 30 anni, residenti nel territorio del Comune di Todi.
 I componenti durano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale e decadono al compimento del trentunesimo anno di età.
 Sono membri di diritto tutti i Consiglieri Comunali di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.
 E’ anche membro di diritto dell’Assemblea, ma senza diritto di voto, l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili o, ove presente, il Consigliere delegato.
 Sono anche membri di diritto, purché residenti nel Comune di Todi, i Rappresentanti d’Istituto e tre membri di ciascun Comitato Studentesco, degli Istituti Scolastici Superiori presenti in città. Questi saranno individuati con modalità e durata individuata internamente a tali organismi. I Rappresentanti d’Istituto non residenti nel Comune di Todi possono comunque prendere parte ai lavori dell’Assemblea con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non sono computati nei membri di cui al comma 1.
 I componenti dell’Assemblea ed il loro numero effettivo nel rispetto del 1° comma del presente articolo, saranno individuati tra coloro che, alla scadenza della pubblicazione di apposito avviso pubblico presso l’Albo Pretorio ed il sito istituzionale del Comune di Todi, avranno fatto pervenire all’Ente apposita domanda avanzando la propria candidatura.
 La III^ Commissione Consiliare, sulla base delle domande pervenute, propone i nominativi aventi titolo. Il Consiglio Comunale nomina, nel rispetto del principio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza, i membri dell’Assemblea.
 All’interno dei componenti dell’Assemblea, e sulla base delle candidature proposte, dovrà per quanto possibile osservarsi il criterio di rappresentanza tra le realtà sociali (lavoratori, disoccupati, universitari), tra le associazioni giovanili (che svolgono attività nel settore del turismo, della cultura, dello sport e del tempo libero, dell’ambiente e di promozione della pace e dei diritti umani, dei servizi sociali, della politica e di tutto quanto abbia attinenza con i problemi dei giovani), tra le fasce di età e di sesso e tra le realtà territoriali:
– Centro storico e prima periferia;
– Quartiere Europa;
– Ponterio(Pian di San Martino, Cecanibbi);
– Pantalla (Ripaioli);
– Pian di Porto (Ilci, Loreto, Cacciano, Montemolino);
– Collevalenza (Torre Ceccona, Rosceto, Chioano, Ficareto);
– Pontecuti (Casemasce, Canonica, Quadro, Cordigliano);
– Izzalini (Asproli, Camerata, Fiore, Porchiano, Torre Gentile, Romazzano);
– Duesanti (Frontignano, Petroro, Lorgnano, San Damiano, Monticello);
– Vasciano (Montenero, Pesciano).
Art. 5 – Ufficio di Presidenza
 L’ufficio di Presidenza è composto da:
– il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall’art. 9;
– due Vicepresidenti, nominati in base a quanto previsto dall’art. 10;
– n° 3 membri, nominati in base a quanto previsto dall’art. 11.
La sua competenza è quella di svolgere funzioni di raccordo tra l’Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta, eseguire le delibere dell’Assemblea e pianificarne i lavori.
Della convocazione è inviata copia all’Assessore con delega alle Politiche Giovanili o, ove presente, al Consigliere delegato e al responsabile dell’Informagiovani, che hanno diritto di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 6 – Presidente
 Assume la rappresentanza formale della Consulta.
 Predispone l’ordine del giorno, sentito l’Ufficio di Presidenza.
 Convoca e presiede l’Assemblea.
 Convoca e presiede l’ufficio di Presidenza.
 In caso di assenza è sostituito alternativamente, ove possibile, da uno dei Vicepresidenti.
TITOLO III
FUNZIONAMENTO
Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea.
 L’Assemblea è convocata non meno di quattro volte l’anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
 La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta: il Sindaco, l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili o, ove presente, il Consigliere delegato, due terzi dei Consiglieri Comunali o un terzo dei membri della Consulta stessa.
 La convocazione dell’Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell’Assemblea stessa mediante posta elettronica o lettera scritta.
 E’ consentita la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.
 La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali.
 Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dal Presidente o dalla maggioranza dei presenti.
 Art. 8 – Prima riunione.
 La prima riunione della Consulta è convocata e insediata dal Sindaco o dall’Assessore con delega alle Politiche Giovanili o, ove presente, dal Consigliere delegato.
 Ad ogni rinnovo della Consulta, nella prima seduta deve essere eletto il Presidente, i due Vicepresidenti ed i 3 componenti dell’Ufficio di Presidenza.
 La seduta é valida se intervengono i due terzi dei componenti in carica.
Art. 9 – Elezione del Presidente
 La seduta per l’elezione del Presidente é valida se intervengono i due terzi dei componenti in carica.
 In prima votazione viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti dell’Assemblea stessa. Nel caso in cui nessuno sia stato eletto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto maggiore numero di voti. In tal caso, viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti dell’Assemblea stessa. Nel caso in cui nessuno raggiunga tale maggioranza oppure si verifichi la parità tra i due candidati, si ripete la votazione, e risulterà eletto Presidente chi raggiungerà la maggioranza semplice dei voti. Se la parità persiste si procede, seduta stante, alla nomina del soggetto che ha la minore età anagrafica.
 In caso di dimissione del Presidente, si provvederà per lo scorcio di un periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.
 Art. 10 – Elezione dei due Vicepresidenti
 La nomina dei due Vicepresidenti dovrà avvenire successivamente a quella del Presidente in un’unica votazione contestuale nella quale ciascun membro dell’assemblea potrà esprimere una sola preferenza.
 Risultano eletti i due soggetti che hanno preso il maggior numero di voti.
Art. 11 – Elezione dei tre membri dell’Ufficio di Presidenza
 La nomina dei tre membri dell’Ufficio di Presidenza dovrà avvenire successivamente a quella dei Vicepresidenti in un’unica votazione contestuale nella quale ciascun membro dell’assemblea potrà esprimere una sola preferenza.
 Risultano eletti i tre soggetti che hanno preso il maggior numero di voti.
 Il Presidente nominerà chi, tra i tre eletti, ricoprirà l’incarico di Segretario della Consulta.
Art. 12 – Rapporto di fiducia
 Nel caso di colpa grave o mancato perseguimento delle finalità della Consulta, l’Assemblea può approvare una mozione di sfiducia, con deliberazione a maggioranza qualificata, per l’Ufficio di Presidenza o per un singolo membro di questa.
 La non approvazione da parte dell’Assemblea di una proposta dell’Esecutivo o del Presidente non comporta le dimissioni.
Art. 13 – Validità delle sedute e delle deliberazioni.
 Le sedute dell’Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz’ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l’Assemblea.
 Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
 Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
 Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
Art. 14 – Sede.
 La sede della Consulta è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione.
 L’agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente, sentito il parere del Sindaco.
 La Consulta è responsabile degli spazi messi a disposizione.
Art. 15 – Modificazioni del Regolamento.
 Il Regolamento della Consulta Comunale dei Giovani può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
 L’Assemblea può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli  o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l’Assemblea.
Art. 16 – Regolamento
 La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del Regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall’Assemblea.
Art. 17 – Disposizioni finali
 Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le Leggi, le Normative ed i regolamenti vigenti.
Art. 18 – Retribuzioni
 Tutte le cariche previste dal presente Regolamento sono a titolo gratuito.
 
 
 

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