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I saldi estivi quest’anno avranno inizio il 6 luglio per un periodo di 60 giorni di calendario e termineranno il 3 settembre
saldi

Forse mai come quest’anno, a causa della crisi, i consumatori stanno aspettando l’inizio dei saldi per l’acquisto soprattutto di capi d’abbigliamento e calzature.
Infatti, i prodotti interessati da tale tipologia di vendita sono: generi di vestiario e abbigliamento in genere; accessori per l’abbigliamento e la biancheria intima; calzature, pelletteria, articoli di valigeria e da viaggio; articoli sportivi.
I saldi vanno presentati al pubblico esclusivamente con diciture “vendite di fine stagione” o “saldi”.
Sulla merce va indicato: il prezzo originario; lo sconto espresso in percentuale; il prezzo finale di vendita.

L’esercente non deve effettuare alcuna comunicazione al Comune.
Si ricorda che il prezzo deve essere espresso in modo ben leggibile e le merci vendute a saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che, eventualmente, siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; in caso contrario tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli.
Si ricorda, infine (ai commercianti), che è fatto divieto tassativo di oscurare, le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la completa visione dei locali dall’esterno.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 130 e ss. Codice del Consumo), in questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto; non c’è obbligo per la prova dei capi, che è rimessa alla discrezionalità del negoziante; per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.

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