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Proposta di modifica del Regolamento regionale sul prelievo venatorio della specie cinghiale, adottato dalla Giunta regionale
cinghiali-branco

“Abbiamo cercato di formulare un provvedimento che renda più efficace ed organico il controllo, la gestione  ed il contenimento dei cinghiali, e serva anche a superare la straordinarietà degli interventi per contrastare i danni che questa specie causa ”: ha questa finalità, per l’assessore regionale alla caccia Fernanda Cecchini, la proposta di  modifica del Regolamento regionale sul  prelievo venatorio della specie cinghiale, adottato dalla Giunta regionale, ora inviato alla competente Commissione consiliare e di seguito riportato.

 Proposta di Regolamento regionale: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)”.
Art. 1
(Integrazione all’art. 2)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), è aggiunto il seguente:
“ 1 bis. Le stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale devono essere trasmessi all’Osservatorio faunistico regionale entro il 30 giugno.”.

Art. 2
(Sostituzione dell’art. 3)

1. L’articolo 3 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Metodi di prelievo venatorio)

1. Il prelievo venatorio della specie cinghiale, deve avvenire in una delle seguenti modalità:
a) braccata o battuta, di seguito denominata battuta;
b) aspetto;
c) cerca.
2. Il prelievo venatorio:
a) in battuta deve essere effettuato dalle squadre unicamente all’interno dei settori ad esse assegnati e nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio;
b) nelle altre forme secondo quanto previsto agli articoli  10 e 10 bis.
3. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono:
a) essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
b) essere marcati con le apposite fascette prima dell’allontanamento dal luogo del prelievo;
c) essere segnalati all’A.T.C. di competenza entro trenta giorni dall’abbattimento.

Art. 3
(Sostituzione dell’art. 5)

1. L’articolo 5 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Prelievo in battuta)

1. È istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta.
2. L’iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell’A.T.C. competente, tra il 15 aprile ed il 30 giugno di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l’indirizzo ed il distintivo adottato, nonché l’elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. La domanda indica uno o più distretti con i relativi settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l’esercizio del prelievo venatorio. La qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione con cadenza biennale organizzati dai Comitati di gestione dell’A.T.C. competente, sulla base di uno specifico programma.
3. Il caposquadra è eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra è inviato all’A.T.C. di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l’elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell’elenco depositato presso l’A.T.C. nella stagione precedente.
4. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli A.T.C. ripartiscono per ciascun distretto il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre.
5. L’iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l’accesso e secondo le modalità in essi previste.
6. È comunque consentita nelle squadre residenti nel territorio regionale l’iscrizione di cacciatori non residenti anagraficamente fino ad un massimo di dieci.
7. I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al comma 1 assegnandole ai distretti  tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:
a) residenza della squadra nel distretto richiesto;
b) anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al comma 1;
c) residenza della squadra nell’A.T.C.;
d) residenza della squadra in provincia;
e) residenza della squadra nel territorio regionale. Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagrafica della maggioranza dei componenti;
f) rispetto degli accordi tra Regioni, province ed A.T.C..
8. I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad assegnare gruppi di settori contigui in ciascun distretto alle squadre iscritte al medesimo, nel rispetto di una graduatoria stilata mediante un punteggio assegnato secondo i seguenti criteri:
a) percentuale di battute effettuate nel distretto di assegnazione nella precedente stagione venatoria:
da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all’unità;
b) percentuale media di partecipazione degli iscritti alle battute della precedente stagione venatoria:
da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all’unità;
c) numero di iscritti alla squadra:
1) da 35 a 40 1 punto;
2) da 41 a 50 2 punti;
3) da 51 a 60 3 punti;
4) oltre   60  4 punti;
d) efficienza di prelievo calcolata in capi abbattuti/giornate cacciatore:
punti 1 ogni 0,01 capi (max 20 punti);
e) partecipazione alle attività previste dai piani di prevenzione e contenimento programmati dall’A.T.C. calcolata in base al numero di interventi realizzati per squadra:
punti 0,5  ad intervento (max 15 punti);
f) partecipazione ai programmi di ricerca e di monitoraggio elaborati dall’Osservatorio faunistico regionale:
punti 1 ad intervento  (max 15 punti).
9. Nel caso dell’unione di due squadre è calcolata la media dei punteggi di cui al comma 8, assegnati a ciascuna squadra.
10. I capisquadra di ciascun distretto individuano tra di loro, in rappresentanza delle squadre assegnate al distretto medesimo, il capo distretto, dandone comunicazione al Comitato di gestione dell’A.T.C. di competenza prima dell’inizio della stagione venatoria.
11. Le squadre attuano il piano annuale, di cui all’articolo 12 bis, del distretto a cui sono state assegnate.
12. Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre iscritte al registro di cui al comma 1.
13. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti all’A.T.C. di iscrizione della squadra.
14. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti.
15. Al momento del ritiro del materiale di consumo di cui al comma 14, necessario per la caccia in battuta, la squadra è tenuta a corrispondere un contributo economico stabilito dall’A.T.C. quale quota di iscrizione al distretto di assegnazione, stabilita con il piano di gestione di cui all’articolo 12 bis e calcolata ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 – Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria).”.

Art. 4
(Sostituzione dell’art. 6)

1. L’articolo 6 del r.r. 34/1999, è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Modalità del prelievo in battuta)

 

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