Abbiamo letto con stupore, ma anche con preoccupazione, la imbarazzata replica dell’Assessore Andrea Caprini al comunicato con il quale il Coordinamento Comunale di Forza Italia denunciava la disattenta gestione dell’Amministrazione circa un contenzioso innanzi al TAR dell’Umbria.
Tale procedimento, promosso da un cittadino per ottenere l’annullamento di un atto amministrativo ritenuto illegittimo, si era infatti concluso con una condanna “in contumacia” del Comune, che non risultava costituito, pur avendo affidato formale incaricoad un legale.
Fermo restando che spetterà alla Corte dei Conti verificare la correttezza o meno dell’operato dell’Amministrazione, nonché eventuali singole responsabilità dei soggetti coinvolti, la giustificazione fornita dall’assessore Caprini è illogica, ancor prima che infondata e documentalmente smentita.
Sostiene infatti l’assessore che “nel 2006 veniva proposto un ricorso al T.A.R. dell’Umbria contro un’ordinanza di demolizione, ricorso che ha visto il Comune costituirsi in giudizio e che veniva poi dichiarato improcedibile per un’istanza di sanatoria presentata nell’ottobre 2006 dallo stesso ricorrente.
Questa ultima istanza veniva, al contrario, ritenuta fondata e per questo il Comune è stato condannato alle spese di lite quantificate in 2.000 euro oltre accessori per un totale di 3.258,24 euro.
Gli uffici, a seguito della nuova fissazione dell’udienza richiesta dopo cinque anni per evitare la perenzione della controparte, hanno evidentemente ritenuto di non costituirsi; è ragionevole pensare…. che una resistenza in giudizio da parte dell’Ente non solo non avrebbe cambiato l’esito della causa ma avrebbe determinato il pagamento delle spese per il legale del Comune con un aggravio maggiore per il bilancio comunale”.
Ora, anche a voler prescindere dalla illogicità dell’affermazione secondo cui una resistenza in giudizio non avrebbe cambiato l’esito causa, la ricostruzione fornitad all’assessore Caprini non regge alla prova dei fatti.
Nella proposta di delibera del consiglio comunale n. 29 del 12.04.2017, si legge infatti:
– “con nuovo ricorso per motivi aggiunti (prot. N. 37303 del 3.10.2006) il Sig. xxxxxxxxxxxxxxx chiedeva l’annullamento del diniego di concessione edilizia in sanatoria per come comunicato dal responsabile del servizio urbanistica con nota n. 23765 del 20.6.2006”;
– “il Comune con D.G.C. n. 298 del 16.11.2006, si costituiva nel giudizio de quo nominando come legale l’avv. xxxxxxxxxxx”;
Senonché, dalla sentenza del TAR che ha condannato l’Ente, emerge come il Comune non fosse affatto costituito in giudizio.
Ed allora è legittimo chiedersi come mai, se davvero il Comune riteneva fondato il ricorso per motivi aggiunti presentato dal cittadino nell’ottobre 2006, lo stesso Enteil 16.11.2006 abbia conferito formale incarico ad un legale di costituirsi, evidentemente per resistere in giudizio proprio al medesimo ricorso.
Non è neppure dato sapere con quale atto gli Uffici Comunali avrebbero poi deciso di soprassedere alla difesa nel processo amministrativo.
Restiamo in attesa dei dovuti chiarimenti rispetto ad una vicenda che, a nostro parere, è emblematica della leggerezza e scarsa attenzione con la quale l’Amministrazione Rossini ha gestito e gestisce la cosa pubblica.

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