L’annuncio da parte del Governo delle “eliminazione” di 29mila leggi in un colpo solo, se ha fatto rabbrividire la burocrazia, che dovrà rabberciare i buchi che si apriranno nelle prassi consolidate da anni, ha sicuramente fatto piacere a migliaia di cittadini che, per il proliferare di norme, si sentono nelle mani dei moderni “azzeccagarbugli” quando devono entrare in contatto con la pubblica amministrazione.
Ma in mezzo alle vittime della “decimazione” legislativa vi potrebbe essere anche “lo Stato di Diritto”.
Come segnala l‘Associazione Contro Tutte Le Mafie, se non ci saranno modifiche, entro il 20 febbraio, “nella conversione del decreto legge n. 200 approvato il 22 dicembre scorso (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa, G.U. della Repubblica italiana – n. 298 del 22/12/2008), si eliminerà il decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944: una norma che tutela chi reagisce ai soprusi dei pubblici ufficiali.” Anzi che tutelava, perchè il decreto è già in vigore.
Una norma che all’epoca era stata rivendicata da quanti avevano dovuto sopportare in silenzio i soprusi degli uomini in divisa i cui comportamenti venivano definiti sempre ed automaticamente immuni da vizi sol perché provenivano dal potere.
“Il D.L. ha tagliato 29mila leggi che vanno dal 1861 al 1947,-scrive il presidente dell’associazione Dr Antonio Giangrande – tra cui anche il testo del 1944 senza accorgersi che così priva il cittadino di una garanzia dell’ordinamento democratico contro gli eccessi arbitrari dei funzionari pubblici: e cioè la norma che esime il cittadino dalle ricadute penali di talune sue reazioni ad atti arbitrari o illegali dell’Autorità pubblica.
Insomma all’uso scorretto del potere discrezionale dei rappresentanti lo Stato. Oggi, quello che subisca un fermo per motivi infondati, quello che allo stadio si ritrovi vittima di azioni immotivate delle forze dell’ordine, quello che in piazza veda equivocato il proprio ruolo nel parapiglia di una manifestazione politica, quello che in udienza abbia un acceso confronto con un giudice prepotente, si ritrova più indifeso rispetto a potenziali soprusi di Stato.
Nel codice penale, infatti, alcuni articoli puniscono la resistenza o minaccia a pubblico ufficiale (fino a 5 anni); la violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (fino a 7 anni); l’oltraggio a pubblico ufficiale (fino a 2 anni), a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (fino a 3 anni), a un magistrato in udienza (fino a 4 anni).
Però, grazie all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944, i cittadini sono esenti da sanzioni “quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato” abbia causato la reazione dei cittadini “eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.
La norma, tra l’altro, è ancor oggi frequentemente utilizzata, perché i prepotenti possono stare da ogni parte e chiunque può avere bisogno di difendersi dalle prepotenze.











