Risolto il mistero della quinta Usl che il Ministro per la Funzione Pubblica ed innovazione ha segnalato come presente in Umbria.
In verità si tratta di un gruppo di vecchie unità sanitarie, i cui conti – rimasti in sospeso al momento della riforma – sono amministrati dalla Usl di Perugia,così come avviene nelle altre tre usl dell’Umbria, le cui gestioni stralcio non appaiono però considerate.
Dagli elenchi delle amministrazioni del comparto Sanità che non hanno comunicato all’Anagrafe delle Prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna conferiti nel 2008, non ottemperando così all’adempimento previsto dall’art. 53 del Dlgs. 165/0, si evidenzia tuttavia che c’è stata in Umbria una Usl interessata dalla pubblicazione dell’elenco, almeno alla data del 7 settembre 2009.
La inadempienza, tuttavia, potrebbe non esistere perché la mancata comunicazione può essere dovuta a non conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione, a omessa dichiarazione oppure a una trasmissione dei dati con modalità non conformi alla circolare n.198 del 31 maggio 2001. Quest’ultima prevede come modalità esclusiva di trasmissione quella telematica al fine di uniformare i dati.
Ma se fosse veramente inadempiente dal Usl n.1 dell’Umbria, quella con sede a Città di Castello avrebbe una sanzione.
Infatti, il comma 15 dell’art. 53 del Dlgs 165/01 stabilisce che “le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono”.
In verità si tratta di un gruppo di vecchie unità sanitarie, i cui conti – rimasti in sospeso al momento della riforma – sono amministrati dalla Usl di Perugia,così come avviene nelle altre tre usl dell’Umbria, le cui gestioni stralcio non appaiono però considerate.
Dagli elenchi delle amministrazioni del comparto Sanità che non hanno comunicato all’Anagrafe delle Prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna conferiti nel 2008, non ottemperando così all’adempimento previsto dall’art. 53 del Dlgs. 165/0, si evidenzia tuttavia che c’è stata in Umbria una Usl interessata dalla pubblicazione dell’elenco, almeno alla data del 7 settembre 2009.
La inadempienza, tuttavia, potrebbe non esistere perché la mancata comunicazione può essere dovuta a non conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione, a omessa dichiarazione oppure a una trasmissione dei dati con modalità non conformi alla circolare n.198 del 31 maggio 2001. Quest’ultima prevede come modalità esclusiva di trasmissione quella telematica al fine di uniformare i dati.
Ma se fosse veramente inadempiente dal Usl n.1 dell’Umbria, quella con sede a Città di Castello avrebbe una sanzione.
Infatti, il comma 15 dell’art. 53 del Dlgs 165/01 stabilisce che “le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono”.
Sulla base dell’elenco completo delle amministrazioni del SSN presente sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, risulta che solo il 65,41% di queste ha ottemperato per il 2008 agli obblighi di legge mentre il restante 34,59% delle amministrazioni non ha trasmesso alcuna comunicazione
Stesso discorso anche per i comuni, la maggior parte dei quali, probabilmente, non hanno avuto consulenze e collaborazioni esterne, ma che tuttavia hanno l’onore (?) di apparire negli elenchi.
In Umbria questi sono:
PG CAMPELLO SUL CLITUNNO
PG CERRETO DI SPOLETO
PG COSTACCIARO
PG MONTELEONE DI SPOLETO
PG PIEGARO
PG POGGIODOMO
PG PRECI
PG SCHEGGIA E PASCELUPO
PG SCHEGGINO
PG VALFABBRICA
TR ALVIANO
TR BASCHI
TR FABRO
TR FERENTILLO
TR FICULLE
TR LUGNANO IN TEVERINA
TR MONTEFRANCO
TR PARRANO
TR POLINO
TR PORANO
TR SAN GEMINI
In Umbria questi sono:
PG CAMPELLO SUL CLITUNNO
PG CERRETO DI SPOLETO
PG COSTACCIARO
PG MONTELEONE DI SPOLETO
PG PIEGARO
PG POGGIODOMO
PG PRECI
PG SCHEGGIA E PASCELUPO
PG SCHEGGINO
PG VALFABBRICA
TR ALVIANO
TR BASCHI
TR FABRO
TR FERENTILLO
TR FICULLE
TR LUGNANO IN TEVERINA
TR MONTEFRANCO
TR PARRANO
TR POLINO
TR PORANO
TR SAN GEMINI











